Ci avete scritto in tanti ponendo la stessa domanda: ma per produrre l’humus di lombrico da commercializzare si deve utilizzare solo il letame? A tutti la stessa risposta: si deve utilizzare letame, pollina, effluenti di allevamenti non industriali.
Nonostante la risposta categorica continuiamo a ricevere mail con la stessa domanda. Per fugare ogni dubbio riportiamo in basso il link a un estratto del decreto legislativo sui fertilizzanti, il 75/2010, legge che ne regola la produzione e la commercializzazione.
Aprendo il link quella che vedete riprodotta è una pagina dell’Allegato 2 del decreto, nella parte in basso trovate il punto 11 che contiene indicazioni su quali materie prime si possono utilizzare per produrre vermicompost da letame (nome con cui la legge chiama l’humus di lombrico).
La versione rimasta in vigore dal 2010 fino a luglio del 2015 stabiliva che il vermicompost da letame (o humus di lombrico) è un “prodotto ottenuto esclusivamente da letame suino, ovino, bovino ed equino, o loro miscele per digestione da parte dei lombrichi e successiva maturazione”. Dopo la modifica possono essere impiegati letami senza distinzioni, pollina ed effluenti provenienti da allevamenti non industriali.
Più chiaro e inequivoco di così! Alimentando i lombrichi con altri prodotti quello che si ottiene non è per legge vendibile come humus di lombrico, in caso di controlli si rischia una sanzione da 3 a 6 mila euro.
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